Art. 3.
(Censimento).

      1. Chiunque abbia esercitato con atto riconosciuto legalmente, in data non successiva al 31 luglio 2005, sia individualmente sia collettivamente, diritti di uso civico su terreni di proprietà pubblica o privata o collettiva, comunque denominata, qualora intenda mantenere tale diritto deve farne richiesta al comune ove è sito il terreno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le richieste di cui al comma 1 che riguardino la generalità degli abitanti del

 

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comune oppure associazioni di utenti, sono presentate rispettivamente, dal sindaco o dal legale rappresentante dell'associazione.
      3. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere le indicazioni relative a: natura, estensione, dati catastali idonei per identificare il terreno stesso e il suo proprietario, prove documentali dei diritti esistenti.
      4. La richiesta di cui al comma 1 è accettata o respinta entro un mese dalla ricezione, con delibera motivata del consiglio comunale. Qualora accettata, la persistenza del diritto deve essere registrata e trasmessa, entro due mesi dalla notificazione, a cura dell'usufruttuario del bene civico, e in esenzione da qualsiasi imposta, all'ufficio erariale competente per territorio, che deve provvedere a caricare il terreno in apposita partita, nella quale sia riportato, oltre al nominativo del proprietario, il nominativo del titolare del diritto di uso civico.
      5. Ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento di diritti non dichiarati entro il termine di cui al comma 1 è nulla. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento può essere promosso d'ufficio.